Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo, approvato il 17 aprile 2025, introduce importanti novità nella formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Questo testo sostituisce integralmente gli Accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, proponendo un sistema formativo più aggiornato, integrato e orientato all’efficacia e alla tracciabilità.

Nota bene: l’Accordo entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano valide le normative attuali.

Le principali novità introdotte

  1. Unificazione normativa

L’Accordo crea un quadro unico e coerente per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente gli Accordi Stato-Regioni precedenti. Questo rende il sistema formativo più leggibile e armonizzato a livello nazionale.

  1. Nuovi obblighi formativi per tutte le figure coinvolte

La formazione è rivista e strutturata per:

  • Lavoratori, preposti e dirigenti
  • Datori di lavoro (anche quelli che assumono direttamente i compiti del SPP – art. 34)
  • RSPP e ASPP (art. 32)
  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE)
  • Datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili
  • Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)
  • Addetti all’uso di attrezzature da lavoro che richiedono patentino, con ampliamento delle tipologie previste
  1. Progetto formativo strutturato

E’ stata introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

  1. Formazione a distanza: regole chiare per videoconferenza ed e-learning
  • La videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i corsi teorici, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti tecnici e di tracciabilità.
  • L’e-learning è consentito per i moduli base e di aggiornamento (esclusi i preposti), secondo uno standard nazionale più rigoroso rispetto al passato, che include tracciabilità, tutoraggio e verifica finale.
  1. Durata e contenuti minimi armonizzati

Tutti i percorsi formativi, sia iniziali che di aggiornamento, sono stati ridefiniti per garantire:

  • Omogeneità nazionale
  • Personalizzazione in base al rischio
  • Aggiornamento costante rispetto all’evoluzione normativa e tecnologica

Entrata in vigore e transizione

L’Accordo sarà effettivo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile erogare corsi secondo la normativa previgente.

I datori di lavoro avranno 24 mesi per completare i nuovi percorsi obbligatori. I corsi già svolti saranno considerati validi, purché conformi ai nuovi contenuti. Le scadenze per l’aggiornamento decorreranno dalla data riportata sugli attestati.

Conclusioni

Il nuovo Accordo rappresenta un passo fondamentale per:

  • Migliorare la qualità della formazione
  • Aumentare l’efficacia dell’apprendimento
  • Garantire maggiore coerenza normativa
  • Rafforzare la tracciabilità delle attività formative

Si tratta di un’evoluzione importante per tutto il sistema della prevenzione: favorisce la responsabilizzazione delle figure aziendali, migliora l’integrazione della formazione nei sistemi di gestione e contribuisce a rendere più effettivi gli obblighi formativi.

Anche se l’Accordo non è ancora in vigore, è consigliabile che le aziende inizino da subito ad adeguare i propri percorsi formativi.