Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza sul lavoro
Il nuovo Accordo, approvato il 17 aprile 2025, introduce importanti novità nella formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Questo testo sostituisce integralmente gli Accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, proponendo un sistema formativo più aggiornato, integrato e orientato all’efficacia e alla tracciabilità.
Nota bene: l’Accordo entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano valide le normative attuali.
Le principali novità introdotte
- Unificazione normativa
L’Accordo crea un quadro unico e coerente per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente gli Accordi Stato-Regioni precedenti. Questo rende il sistema formativo più leggibile e armonizzato a livello nazionale.
- Nuovi obblighi formativi per tutte le figure coinvolte
La formazione è rivista e strutturata per:
- Lavoratori, preposti e dirigenti
- Datori di lavoro (anche quelli che assumono direttamente i compiti del SPP – art. 34)
- RSPP e ASPP (art. 32)
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE)
- Datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili
- Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)
- Addetti all’uso di attrezzature da lavoro che richiedono patentino, con ampliamento delle tipologie previste
- Progetto formativo strutturato
E’ stata introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
- Formazione a distanza: regole chiare per videoconferenza ed e-learning
- La videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i corsi teorici, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti tecnici e di tracciabilità.
- L’e-learning è consentito per i moduli base e di aggiornamento (esclusi i preposti), secondo uno standard nazionale più rigoroso rispetto al passato, che include tracciabilità, tutoraggio e verifica finale.
- Durata e contenuti minimi armonizzati
Tutti i percorsi formativi, sia iniziali che di aggiornamento, sono stati ridefiniti per garantire:
- Omogeneità nazionale
- Personalizzazione in base al rischio
- Aggiornamento costante rispetto all’evoluzione normativa e tecnologica
Entrata in vigore e transizione
L’Accordo sarà effettivo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile erogare corsi secondo la normativa previgente.
I datori di lavoro avranno 24 mesi per completare i nuovi percorsi obbligatori. I corsi già svolti saranno considerati validi, purché conformi ai nuovi contenuti. Le scadenze per l’aggiornamento decorreranno dalla data riportata sugli attestati.
Conclusioni
Il nuovo Accordo rappresenta un passo fondamentale per:
- Migliorare la qualità della formazione
- Aumentare l’efficacia dell’apprendimento
- Garantire maggiore coerenza normativa
- Rafforzare la tracciabilità delle attività formative
Si tratta di un’evoluzione importante per tutto il sistema della prevenzione: favorisce la responsabilizzazione delle figure aziendali, migliora l’integrazione della formazione nei sistemi di gestione e contribuisce a rendere più effettivi gli obblighi formativi.
Anche se l’Accordo non è ancora in vigore, è consigliabile che le aziende inizino da subito ad adeguare i propri percorsi formativi.